ESISTE un numero imprecisato di persone che praticano
un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e
sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta;
un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di
vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che
a fini di arricchimento e profitto; un’agricoltura quasi invisibile per i
grandi numeri dell’economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata
la terra (soprattutto in montagna e nelle zone economicamente marginali), per
mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi
i saperi, le tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate le campagne e
la montagna.
Per quest’agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso
delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e
igieniche gravose, per ottenere un riconoscimento che la distingua
dall’agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli
ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini
e la loro permanenza sulla terra,.
CHIEDIAMO CHE
1. Chi coltiva un
appezzamento di terra, qualunque sia la sua dimensione, per l’autoconsumo
familiare e per la vendita diretta e senza intermediari, possa liberamente:
a. trasformare e
confezionare i propri prodotti nell’abitazione o nei suoi annessi, attraverso
le attrezzature e gli utensili usati nella consueta gestione domestica;
b. vendere i
propri prodotti agricoli (comprese le sementi autoriprodotte), alimentari e di
artigianato manuale ai consumatori finali, senza che ciò sia considerato atto
di commercio.
2. I contadini
che, come occupazione prevalente, praticano la coltivazione del fondo e del
bosco o l’allevamento o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente
per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta ai consumatori finali e
agli esercenti locali di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non siano anche
lavoratori dipendenti o liberi professionisti né abbiano dipendenti, salvo
eventuali avventizi impiegati in attività di raccolta
SIANO ESONERATI DA
a. il regime Iva,
la tenuta di registri contabili, l’obbligo di iscrizione alla camera di
commercio; ogni imposta o tassa relativa all’occupazione prevalente, alla
propria abitazione e al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà
relativa all’acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra
loro;
b. l’applicazione
del sistema HACCP e, più in generale, le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza degli alimenti;
c. i vincoli
progettuali e urbanistici per:
- la costruzione di stalle, serre e altri
annessi sui propri terreni e per l’esclusiva occupazione prevalente, purché
realizzati con una dimensione massima di 30 mq e a un piano fuori terra,
secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo
rimovibili e senza possibilità di cambio della destinazione d’uso;
- la
ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco;
ABBIANO DIRITTO DI
d. macellare
direttamente nel proprio fondo il bestiame nato e allevato nel podere,
limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai
propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le consuetudini locali, fatti
salvi gravi motivi sanitari o la non idoneità dei terreni;
e. esercitare
nella propria abitazione e sul proprio fondo attività di ospitalità rurale,
fino a un massimo di dieci coperti e posti letto, senza necessità di
autorizzazioni e senza essere soggetti a regole fiscali e sanitarie;
f. pagare i
minimi contributi assistenziali e previdenziali;
g. ricevere,
attraverso le regioni, servizi gratuiti a domicilio di:
- assistenza
veterinaria e agronomica;
- assistenza burocratica e ricezione per qualunque
domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque titolo
richiesta dall’amministrazione pubblica o comunque dovuta per legge.
3. I contadini
definiti nel punto 2 siano registrati in uno specifico albo del comune di
residenza e possano attestarsi con autocertificazione, vera fino a prova di
falso.
4. Il lavoro
prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel loro fondo, gratuitamente o
come apprendistato o come scambio di opere, sia assimilato al volontariato e –
salvo l’uso di scale o di macchine e attrezzature elettriche o a motore - non
sia assoggettato a obblighi contributivi e previdenziali.
5. Siano abolite
le limitazioni sui contratti agrari in natura, purché favorevoli ai conduttori
per una misura non inferiore al 70% del raccolto.
Fonte: visto Stampa Libera del 9 agosto 2013
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