Verona - Grattacielo di Piazza Simoni
Amministratore "trasparente", nuovi quorum
delle assemblee, via libera agli animali e ai condomini che vogliono staccarsi
dal riscaldamento centralizzato
Una riforma dopo 70 anni. Sta per essere pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale la legge(scarica
il testo in pdf) che modifica la disciplina "del condominio negli edifici",
una ventina di articoli del Codice civile rimasti pressoché
invariati dal 1942, mentre la convivenza e le esigenze di uno stabile si
sono completamente trasformate. Un mondo dove la casistica delle
situazioni, spesso ad alta conflittualità, è pressoché infinita. La
nuova legge, che entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla
pubblicazione (quindi presumibilmente verso la metà del 2013), andrà a
incidere sulla vita quotidiana di 30 milioni di italiani che
vivono in edifici
condominiali.
Le novità riguardano moltissimi aspetti delle vita
condominiale: dal ruolo dell'amministratore, ai quorum delle assemblee,
al sito web per le comunicazioni alla tutela degli animali,
la possibilità di staccarsi dal riscaldamento centralizzato e
leparabole tv. Vediamole più in dettaglio.
AMMINISTRATORE. E' una figura che che viene
riqualificata dalla riforma. Il suo mandato dura 2
annie prevede:
• obblighi di formazione (diploma superiore
e corsi specifici per chi svolge questa professione de meno di 1 anno);
• obblighi di trasparenza sui suoi dati
professionali e sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo
stato dei pagamenti e delle pendenze). Al momento della nomina (o
del rinnovo) dell'incarico deve specificare, l'importo del
suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi che non
vengano deliberati dell'assemblea;
• obbligo di stipulare una polizza di
responsabilità professionale.
In caso di gravi irregolarità anche un solo
condomino può richiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il suo
mandato.
ASSEMBLEA. Per facilitare le decisioni si abbassano
i quorum, cioè i numeri necessari per la validità dell'assemblea e
delle sue delibere:
• per la costituzione in 1a convocazione: 50%
+ 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
• per la costituzione in 2a convocazione
(quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei
millesimi;
• per le delibere (sempre in 2a
convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei
millesimi.
Il quorum è ulteriormente ridotto per le delibere che
riguardano la sicurezza e la salubrità degli
edifici e degli impianti, l'abbattimento di barriere architettoniche, il
risparmio energetico, i parcheggi, le antenne e gli impianti telematici
centralizzati.
Viene in contemporanea limitato l’(ab)uso della
delega: se i condòmini sono più di 20, un singolo partecipante
all'assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini
e 1/5 dei millesimi.
RISCALDAMENTO. Il singolo condomino potrà staccarsi
dall’impianto centralizzato se:
• il suo appartamento non è sufficientemente
riscaldato per problemi tecnici all’impianto condominiale che non vengono
risolti nel corso di una stagione;
• il distacco non comporta squilibri che
compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti.
Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva chi
si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria
dell’impianto.
SCALE E ASCENSORE. Sono equiparati nel criterio
di ripartizione delle spese.
ANTENNE. Viene riconosciuto il diritto del
singolo condomino all'installazione dell'impianto di ricezione radiotelevisiva
individuale.
ANIMALI. Sarà vietato vietare con
regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.
SANZIONI. Le violazioni al regolamento
condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in
caso di recidiva.
CONDOMINIO ONLINE. Infine la riforma autorizza
l'apertura di siti internet condominiali con pubblicazione
online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati
contabili. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei condomini
intervenuti in assemblea e il 50% dei millesimi. Il sito dovrà essere protetto
con password.
Fonte: da Virgilio.it del 3 dicembre 2012
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