domenica 16 dicembre 2012

RIFORMA DEI CONDOMINI: ECCO COME SONO CAMBIATE LE REGOLE


Verona - Grattacielo di Piazza Simoni



Amministratore "trasparente", nuovi quorum delle assemblee, via libera agli animali e ai condomini che vogliono staccarsi dal riscaldamento centralizzato

Una riforma dopo 70 anni. Sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge(scarica il testo in pdf) che modifica la disciplina "del condominio negli edifici", una ventina di articoli del Codice civile rimasti pressoché invariati dal 1942, mentre la convivenza e le esigenze di uno stabile si sono completamente trasformate. Un mondo dove la casistica delle situazioni, spesso ad alta conflittualità, è pressoché infinita. La nuova legge, che entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione (quindi presumibilmente verso la metà del 2013),  andrà a incidere sulla vita quotidiana di 30 milioni di italiani che vivono in edifici condominiali.

Le novità riguardano moltissimi aspetti delle vita condominiale: dal ruolo dell'amministratore, ai quorum delle assemblee, al sito web per le comunicazioni alla tutela degli animali, la possibilità di staccarsi dal riscaldamento centralizzato e leparabole tv. Vediamole più in dettaglio.

AMMINISTRATORE. E' una figura che che viene riqualificata dalla riforma. Il suo mandato dura 2 annie prevede:
• obblighi di formazione (diploma superiore e corsi specifici per chi svolge questa professione de meno di 1 anno);
• obblighi di trasparenza sui suoi dati professionali e sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). Al momento della nomina (o del rinnovo) dell'incarico deve specificare, l'importo del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi  che non vengano deliberati dell'assemblea;
• obbligo di stipulare una polizza di responsabilità professionale.

In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il suo mandato.

ASSEMBLEA. Per facilitare le decisioni si abbassano i quorum, cioè i numeri necessari per la validità dell'assemblea e delle sue delibere:
• per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
• per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
• per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Il quorum è ulteriormente ridotto per le delibere che riguardano la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, l'abbattimento di barriere architettoniche, il risparmio energetico, i parcheggi, le antenne e gli impianti telematici centralizzati.

Viene in contemporanea limitato l’(ab)uso della delega: se i condòmini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.

RISCALDAMENTO. Il singolo condomino potrà staccarsi dall’impianto centralizzato se:
• il suo appartamento non è sufficientemente riscaldato per problemi tecnici all’impianto condominiale che non vengono risolti nel corso di una stagione;
• il distacco non comporta squilibri che compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti.
Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto.

SCALE E ASCENSORE. Sono equiparati nel criterio di ripartizione delle spese.

ANTENNE. Viene riconosciuto il diritto del singolo condomino all'installazione dell'impianto di ricezione radiotelevisiva individuale.

ANIMALI. Sarà vietato vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.

SANZIONI. Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.

CONDOMINIO ONLINE. Infine la riforma autorizza l'apertura di siti internet condominiali con pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei condomini intervenuti in assemblea e il 50% dei millesimi. Il sito dovrà essere protetto con password.


Fonte: da Virgilio.it del 3 dicembre 2012


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