martedì 30 agosto 2011

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CAMORRA

L'entrata di Garibaldi in Napoli sotto il "patrocinio"  della camorra (disegno tratto da: Così parlò la Camorra)

Fin dall'inizio della sua esistenza, circa quattro secoli or sono, l'Onorata Società si dette un codice di comportamento; per molti anni non c'è stato un codice scritto ma picciotti, contaiuoli e capintesta sapevano benissimo quali erano le leggi da rispettare e da far rispettare; erano leggi non scritte ma severe e punitive fino alla morte.
Il primo "codice della camorra, detto il “frieno”,  fu approvato da tutti i capintesta dell'epoca nel corso di una riunione dei rappresentanti di tutti i quartieri della città; la riunione si tenne il 12 settembre del 1842 nella chiesa di Santa Caterina a Formiello costruita nel Quattrocento o forse prima nella zona di Porta Capuana.
Quel "codice" della camorra fu scritto da un abile “contaiuolo”,  Francesco Scorticelli che era una specie di “controllore” o “ragioniere” della Onorata Società; Scorticelli per la sua abilità di "amministratore" era consultato e benvoluto da tutti i "capintesta" dell'epoca; non gli fu difficile far approvare integralmente quei 26 "articoli" da lui pensati e scritti.
Prima della camorra, (camorra associazione malavitosa campana) la “Confraternita della Grandugna”, (grandugna significa rapina) che si dette le sue leggi ed il suo codice d'onore; la "Confraternita della grandugna" nacque in Spagna durante l'occupazione napoleonica.
Questa società per delinquere era perfettamente organizzata; oltre alle rapine si poneva a disposizione di chiunque dovesse compiere una vendetta, far bastonare ed anche uccidere qualcuno; per questi "servizi" i sicari si ricevevano lauti compensi. Centinaia di sicari della "grandugna" entravano in azione, bastonavano, ferivano, sfregiavano, uccidevano su "commissione". Questo "codice della camorra" che pubblichiamo nulla ha in comune con quello scritto in Spagna.


ART. 1  La Società dell'Umirtà o Bella Società Rìfurrnata ha per scopo di riunire tutti quei compagni che hanno cuore (che tenen'o core) allo scopo di potersi, in circostanze speciali, aiutare, sia moralmente che materialmente.

ART. 2  La Società si divide in maggiore e minore: alla prima appartengono i compagni cammurrìstì ed alla seconda i compagni picciuotti ed i giovinotti onorati.

ART. 3  La Società ha la sua sede principale in Napoli; ma può avere "rappresentanze" anche in altre zone della provincia e della regione.

ART. 4  Tanto i compagni di Napoli che di fuori Napoli, tanto quelli che stanno alle isole (relegati a domicilio coatto)o sotto chiave (in istato di detenzione) o all'aria libera, debbono riconoscere un solo capo, che è il superiore di tutti e si chiama capintesta, che sarà scelto tra i cammurristi più ardimentosi.

ART. 5
 La riunione di più compagni commurristi costituisce la paranza ed ha per superiore un caposocietà.

ART. 6  La riunione di più compagni picciuotti o di giovinotti onorati si chiama chiorma (ciurma) e dipende dal caposocietà dei cammurristi.

ART. 7  Ciascun quartiere deve avere un caposocietà o capintrito, che sarà, per votazione, scelto tra i cammurristi del quartiere e resta in carica per un anno.

ART. 8  Se tra le chiorme (paranze) vi fosse qualcuno di penna (cioè in grado di leggere e scrivere), allora, dietro parere del capintesta e dopo un sacro giuramento, sarà nominato contaiuolo.

ART. 9  Se tra le chiorme vi fosse qualcuno di penna, allora dal picciuotto anziano del quartiere sarà presentato al capintrito dal quale dipende e, dietro sacro giuramento, sarà nominato contaiuolo dei compagni picciuotti; ma se non si trovasse, allora il contaiuolo delle paranze farà da segretario anche nelle chiorme.

ART. 10  I componenti delle paranze e delle chiorme, oltre Dio, i Santi e i loro Capi, non conoscono altre autorità.

ART. 11  Chiunque sbelisce (cioè svela) cose della Società; sarà severamente punito dalle mamme (cioè dai tribunali della Camorra).

ART. 12  Tanto i compagni vecchi che quelli che si trovano alle isole o sotto chiave, debbono essere soccorsi.

ART. 13  Le madri le mogli i figli, le 'nammurate dei cammurristi, dei pieciuotti e dei giovinotti onorati, debbono essere rispettate sia dai soci che dagli estranei.

ART. 14  Se per disgrazia qualche superiore trovasi alle isole, deve essere servito dagli altri detenuti.

ART. 15  Quattro cammurristi sotto chiave possono fra loro scegliersi un capo, che cesserà di essere tale non appena tocca l'aria libera.

ART. 16  Un membro della Società Maggiore, per essere punito, dovrà essere sottoposto al giudizio della Gran Mamma. Un membro della Società Minore sarà condannato dalla Piccola Mamma. Alla Gran Mamma presiede il capintesta e alla Piccola Mamma il capintrito o caposocietà del quartiere .al quale appartiene colui che deve essere condannato.

ART. 17  Se uno delle chiorme offendesse qualche componente delle paranze, il paranzuolo si potrà togliere la surrisfazione (soddisfazione) da sè. Awerandosi l'opposto, ne dovrà essere informato prima il capintesta.

ART. 18  Il dichiaramento si farà sempre dietro parere del capintrito, se trattasi di picciuotto o di giuvinotto annurato, e dietro parere del capintesta, se trattasi di cammurrista. Ai vecchi e agli scurnacchiati (cioè ai cornuti) sarà vietato di zumpà:cioè di battersi in duello rituale.

ART. 19  Per essere cammurrista o ci si arriva per novizio (cioè noviziato) o per colpo.

ART. 20   Chi fu compricato (implicato) in qualche furto o viene riconosciuto come ricchione; non può essere mai capo.

ART. 21  Il capintesta si dovrà scegliere sempre fra le paranze di Porta Capuana.

ART. 22  Tutte le punizioni delle Mamme si debbono eseguire nel termine che. stabilisce il superiore e dietro il tocco. Cioè, l'esecutore deve essere tirato a sorte.

ART. 23  Tutti i cammurristi e picciuotti diventano, per turno, cammurristi e picciuotti di jurnata.

ART. 24  Quelli che sono comandati per esigere le tangenti le debbono consegnare per intero ai superiori. Delle tangenti spetta un quarto al capintesta ed il resto sarà versato nella cassa sociale allo scopo di dividerlo scrupolosamente tra i compagni attivi, tra gli infermi e quelli che stanno in punizione per sfizio del Governo.

ART. 25  I pali nella divisione del baratto, debbono essere trattati ugualmente come gli altri membri della Società.

ART. 26· Al presente frieno, secondo le circostanze, possono essere aggiunti altri articoli.

(Il contaiolo  Francesco Scorticelli)


Fonte:  srs di Giovanni Virnicchi, da  Così parlò la Camorra Codice, Lessico e Poesie;  Riemma Editore (2006)

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